Nuove iniziative del GSsE

Iniziativa «Per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito»

(stato definitivo)

    La Costituzione federale è modificata come segue:

    I

    Art. 17

    1. La Svizzera non ha esercito.
    2. È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.
    3. I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

    Art. 18

    La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.

    II

    Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19-22, 34ter capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Constituzione federale sono abrogati.

    III

    Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

    Art. 24 (nuovo)

    1. Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 17 e 18 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.
    2. Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.
    3. La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.



Iniziativa «La solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)»

(stato definitivo)

La Costituzione federale è completata come segue:

I

Art 8 bis (nuovo)

  1. La Svizzera mantiene un servizio civile per la pace (SCP) come strumento di una politica attiva di pace.
  2. Il servizio civile volontario per la pace contribuisce nel paese e all'estero alla riduzione e alla prevenzione delle situazioni di violenza. In particolare sviluppa misure per il rilevamento e la prevenzione dei potenziali di violenza, per la protezione delle condizioni di vita, per la soluzione pacifica dei conflitti violenti e, per il rilevamento e la prevenzione dei potenziali di violenza, per la ricostruzione sociale. e per la protezione delle condizioni di vita basilari.
  3. La collaborazione al servizio civile per la pace è volontaria. Chi presta servizio nel servizio civile volontario per la pace riceve un’equa indennità per gli interventi effettivi e per i periodi di formazione e aggiornamento specifici. Sarà promossa una rappresentanza equa dei due sessi.
  4. Il servizio civile volontario per la pace, in collaborazione con altre istituzioni statali, organizzazioni non governative e privati, offre una formazione di base che serve alla trasmissione di conoscenze e pratiche sulla gestionesoluzione non violenta dei conflitti. Tale formazioneEssa prepara alla partecipazione ad azioni del servizio civile volontario per la pace ed è gratuita e aperta a chiunque risieda in Svizzera.
  5. Il servizio civile volontario per la pace fornisce la formazione e l’aggiornamento specifici a chi presta servizio nel servizio civile volontario per la pace. Tiene conto delle qualifiche personali e del bisogno.
  6. Il servizio civile volontario per la pace organizza azioni non armate per la pace su domanda di organizzazioni non governative, di istituzioni statali e di organizzazioni internazionali. In ciò collabora strettamente con le organizzazioni locali.
  7. Il servizio civile volontario per la pace è finanziato con fondi pubblici. Di regola affida la pianificazione e l'esecuzione degli interventi a organizzazioni non governative appropriate.
  8. Una commissione indipendente, nella quale i due sessi sono rappresentati paritariamente, accompagna con direttive e controlli la strutturazione e la realizzazione della formazione di base, della formazione e dell’aggiornamento specifici, come pure degli interventi del servizio civile volontario per la pace. In questo organo collaborano in particolare organizzazioni che difendono interessi pacifisti, delle donne, ambientali, dei migranti e dell'aiuto allo sviluppo.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione sono completate come segue:

Art. 25 (nuovo)

  1. Gli interventi nonché la formazione e l’aggiornamento specifici nel servizio civile volontario per la pace (SCP) secondo l'articolo 8bis della Costituzione equivalgono a un impedimento del lavoro non addebitabile a colpa del lavoratore. La protezione contro i licenziamenti si impronta alle disposizioni sul servizio civile.
  2. Il servizio civile volontario per la pace non deve mettere in pericolo posti di lavoro esistenti né peggiorare condizioni di lavoro vigesistenti.
  3. Fintanto che la Svizzera manterrà il servizio civile, i giorni dedicati , alla formazione di base, alla formazione e all’aggiornamento specifici e agli interventi del ogni livello, al servizio civile volontario per la pace sono conteggiabilizzati come giorni di servizio civile.
  4. Se entro cinque anni non è entrata in vigore nessuna legge d'applicazione dell'articolo 8bis della Costituzione, il Consiglio federale regola i dettagli del servizio civile volontario per la pace mediante ordinanza.